L'agente immobiliare
L'attività dell'intermediario immobiliare è finalizzata a mettere in contatto due o più parti per consentire la successiva conclusione di uno o più affari di contenuto economico.
E' il caso, ad esempio, del cliente che si rivolge ad un agente immobiliare per mettere in vendita la sua casa, conferendo ad essso un incarico di vendita. L'agente immobiliare sarà successivamente interessato a sottoporre ai potenziali acquirenti la proposta di acquisto, che sarà eventualmente accettata tramite apposizione della firma.
Le agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, sono tenute a:
a) identificare i clienti;
b) istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite;
c) segnalare le operazioni sospette di cui all'articolo 3 della legge antiricilaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;
d) segnalare al Ministero dell'Economia e delle finanze le violazioni di cui all'articolo 1 della legge antiriclaggio;
e) istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
In particolare non vi è obbligo di conservazione del contratto preliminare degli affari seguiti per conto dei clienti, bensì solo quello di inserire nell'archivio antiriciclaggio il prezzo indicato nel preliminare e nel contratto definitivo.
Gli agenti immobilairi devono infatti registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:
a) i dati identificativi delle parti;
b) la data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
c) il prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione mentre non debono essere indicati i mezzi di pagamento.
Gli operatori devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'operazione o, se diverso, dell'operazione.
I dati e le informazioni devono poi essere conservati nell'archivio unico per dieci anni dal compimento dell'operazione o dalla conclusione dell'incarico.
